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03/05/2019

Obbligatorietà  del Modello 231?

Il disegno di legge n. 726/2018 al vaglio del Senato

Il disegno di legge n. 726/2018, tutt'ora giacente al Senato, prospetta l'introduzione dell'obbligatorietà  in capo all'ente di adottare sistema di prevenzione 231 al ricorrere di determinate condizioni.

Tale obbligo scatterebbe in capo alle società  di capitali e le società  cooperative nell'ipotesi in cui le stesse:

1. in uno degli ultimi tre esercizi abbia riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore ad Euro 4.400.000;

2. in uno degli ultimi tre esercizi abbia riportato ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiore ad Euro 8.800.000;

3. eserciti il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. su una o più società .

Nello specifico, tale disegno di legge prevede la modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 231/2001, tramite l'inserimento di un nuovo comma n. 3 bis che leggerebbe come segue:

"Tutte le società  a responsabilità  limitata (Srl), le società  per azioni (SpA), le società  in accomandita per azioni (SApA), le società  cooperative (Sooc. Coop.) e le società  consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonchè le società  che controllino ai sensi dell'art. 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società  consortili che superino predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 lettera b), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell'organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi del presento comma entro dieci giorni dall'adozione della stessa".

Il disegno di legge prevede inoltre pesanti sanzioni per tutti gli enti che non rispetteranno l'obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione del Modello 231 e della nomina del Odv. In particolare, l'art. 2 del DL 726/2018 prevede che: "le società  che non ottemperano all'obbligo di deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza della delibera consigliare, della decisione dell'organo amministrativo o della delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto medesimo sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi in cui le predette società  non provvedono alla nomina dell'organismo di vigilanza. La sanzione amministrativa è applicata alla società  per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1°". Si tratta di una riforma evidentemente darebbe un notevole impulso, attraverso l'introduzione dell'obbligo, all'adozione dei sistemi di prevenzione 231; tuttavia non si può non rilevare che, tenendo anche conto dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo introdotto dal nuovo Codice della Crisi di Impresa, i costi a carico delle imprese ( anche di dimensioni relativamente piccole ) sarebbero rilevantissimi e non certo molto graditi agli imprenditori.


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