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13/09/2019

Responsabilità  degli enti per inquinamento ambientale da violazione dei limiti delle autorizzazioni

Commento alla sentenza n. 35636 del 5 agosto 2019 della Suprema Corte

Con ordinanza emessa in data 30 aprile 2018 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta della R S.r.l. indirizzata ad ottenere la revoca del decreto con cui il GIP aveva assoggettato a sequestro preventivo l'azienda, appartenente alla sopracitata società , funzionale all'esercizio di cava per l'estrazione di calcare. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso da parte dei difensori della società .

Il contenuto dell'ordinanza imputava alla società  la responsabilità  da illecito amministrativo derivante da reato ex d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies, comma 1, lett. a) per avere gli amministratori commesso il delitto previsto dall'art. 452-bis c.p., consistito nell'estendere l'attività  estrattiva a rilevanti parti del territorio non comprese fra quelle oggetto delle autorizzazioni amministrative rilasciate alla R S.r.l., ai fini dell'esercizio dell'attività  di cava, così cagionando una compromissione ed un deterioramento significativi e misurabili di estese e rilevanti porzioni del suolo e del sottosuolo.
In merito, il reato presupposto ex art. 452 bis c.p., comma 1, n. 1, punisce chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Nel caso di specie, il delitto in questione si concretizzava nello svolgimento indiscriminato, da parte dei soggetti apicali della società , di attività  estrattive di cava su vasta area in cui l'attività  in questione non poteva essere svolta in base alle autorizzazioni amministrative emesse, determinando così, per effetto delle vibrazioni sul suolo indotte dall'estrazione di materiali inerti, una frana che alterava in maniera irreversibile una intera zona geologica.
La tesi difensiva sosteneva invece che l'inquinamento deve necessariamente sostanziarsi in un'attività  di introduzione in un determinato ambiente di elementi estranei con la conseguente alterazione nociva delle speci viventi nell'ambiente medesimo. In altri termini, i difensori dell'imputata sostenevano che il fatto imputabile agli amministratori della società  fosse meramente il delitto previsto dall'art. 426 c.p. ( escluso dal catalogo 231 ) e non quello previsto dal successivo art. 452 bis c.p., ricompreso invece in detto catalogo.
Peraltro, la tesi difensiva si scontrava con la nozione di inquinamento ricavabile dal D.lgs. n. 152/2006, art. 5 comma 1, lett. i-ter e racchiusa nell'intitolazione dell'art. 452 bis c.p., a mente della quale l'inquinamento consiste nell'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività  umana, anche di vibrazioni nel suolo che potrebbero nuocere alla qualità  dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
Nonostante ciò, nel caso in esame, la definizione di inquinamento non appariva giuridicamente rilevante agli occhi della Suprema Corte dal momento che l'art. 452 bis c.p. non punisce chi sia responsabile dell'inquinamento di un determinato luogo fisico, bensì chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.
In conclusione, la Suprema Corte rigettava il ricorso statuendo che la condotta perseguibile - ed idonea a configurare la responsabilità  amministrativa dell'ente derivante da reato - si sostanzia in un'azione ovvero in un'omissione imputabile ad una persona fisica che deve essere qualificata come abusiva, abuso che nel caso di specie veniva ritenuto sussistente in considerazione della violazione dei limiti delle autorizzazioni concesse.


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